PILLOLE DI CONDOMINIO: AVVISO DI CONVOCAZIONE

L’assemblea deve essere preceduta dall’invio agli aventi diritto a parteciparvi, di un avviso di convocazione che deve giungere almeno cinque giorni prima, l’avviso deve comprendere l’elencazione dei punti sui quali i condomini sono chiamati a discutere e deliberare, il cosiddetto Ordine del giorno.

Comproprietari

Sull’obbligo di convocare tutti i comproprietari di una stessa unità immobiliare, la Cassazione ha stabilito che è sufficiente la prova, anche presuntiva, che l’avviso inviato a uno solo di essi sia stato portato a conoscenza degli altri per rendere pienamente valida l’assemblea; così, si presume che, nel caso di comproprietà tra due coniugi conviventi in pieno accordo e senza contrasto d’interessi fra loro, la moglie comunichi al marito data e luogo dell’assemblea, e viceversa. Alla prova per presunzione non si può ricorrere se i coniugi sono separati o se i comproprietari hanno residenze diverse. All’assemblea può partecipare un solo soggetto per unità immobiliare, anche se ci sono più comproprietari.

Forma

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui si terrà l’assemblea in prima e in seconda convocazione, e l’ordine del giorno, ossia i punti sui quali i partecipanti sono chiamati a deliberare. L’incompletezza dell’ordine del giorno comporta l’annullabilità delle delibere. Se la data indicata sull’avviso manca o è errata, la convocazione può essere considerata valida se si dimostra che il destinatario era, di fatto e con certezza, a conoscenza della data • Lo stesso discorso vale se non erano stati indicati, o lo erano stati erroneamente, ora e luogo della riunione. È ammesso qualsiasi tipo di prova, anche per presunzioni. In particolare, se il luogo di riunione non è stato indicato nell’avviso, e vi è assoluta incertezza sulla sua ubicazione, o è palesemente inidoneo allo svolgimento dell’assemblea, l’eventuale delibera che dovesse essere adottata è nulla. L’avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun condomino, preferibilmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se però il regolamento, ma deve essere contrattuale, prevede che debba essere seguita una particolare forma, è obbligatorio attenervisi, pena l’annullabilità delle delibere che dovessero essere adottate• Il Tribunale di Cagliari, tuttavia, ha stabilito che la violazione del regolamento che preveda l’invio dell’avviso nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento non determina l’invalidità della delibera quando il diritto del condomino ad avere piena conoscenza della convocazione non sia stato concretamente leso, come nel caso in cui si dimostri che l’avviso gli sia stato consegnato a mano. Se però il regolamento prevede che l’avviso debba essere spedito a mezzo raccomandata, ci si può rifiutare di ricevere quello consegnato a mano, ma se viene accettato non si può porre la norma del regolamento a fondamento dell’atto d’impugnazione della delibera. La Corte d’Appello di Milano ha ritenuta valida la convocazione effettuata mediante raccomandate a mano, alcune delle quali consegnate dalla portinaia ai condomini, che avevano firmato per ricevuta, e altre inserite nelle rispettive caselle postali. Se l’avviso è stato inviato per raccomandata non occorre che sia stato ricevuto personalmente dal destinatario, e neppure occorre che questi l’abbia letto; l’importante è che l’avviso sia pervenuto a persona che, per ragioni dei suoi rapporti con il destinatario o per ragioni di ufficio (si pensi al portiere dello stabile, o al suo sostituto), sia tenuta a consegnarglielo, o che sia stato depositato in luogo normalmente destinato a tale scopo, e che di ciò il condomino destinatario, impiegando l’ordinaria diligenza, abbia avuto o possa aver avuto notizia. Non è, invece, considerata legittima l’affissione dell’avviso di convocazione in bacheca, anche se l’affissione sia stata accompagnata dall’invio dell’avviso a mezzo raccomandata e questa è pervenuta fuori termine. L’avviso deve essere inviato a tutti i partecipanti, nessuno escluso, anche se titolari di una quota millesimale minima. Vanno convocati anche i soggetti che si trovano in conflitto d’interessi con il condominio e quelli eventualmente residenti in altra città o all’estero, salvo che abbiano comunicato all’amministratore la nomina di un delegato. L’omesso invio dell’avviso anche a un solo condomino rende annullabili le eventuali delibere adottate; l’assemblea, infatti, non può deliberare validamente se non risulta che tutti i condomini sono stati convocati (sesto comma, articolo 1136 del Cod. civ.). Se però, pur in presenza di questa irregolarità, l’assemblea adotta una delibera e questa non viene impugnata entro 30 giorni, diventa valida e vincolante per tutti i condomini; il termine, stabilisce il terzo comma dell’articolo 1137 del Cod. civ., decorre dalla stessa data della delibera per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti. Vi sono però dei casi in cui, nonostante l’omesso invio dell’avviso di convocazione, l’assemblea è valida: se sono presenti tutti gli aventi diritto, o se si dimostra altrimenti (per esempio, facendo firmare e datare ai condomini un avviso collettivo) che tutti hanno avuto notizia della convocazione in tempo utile per partecipare alla riunione (almeno cinque giorni prima). In particolare, il Tribunale di Prato ha ritenuto legittima l’omissione dell’avviso di convocazione nei confronti del condomino che aveva partecipato a un’assemblea auto-convocata, e firmato il verbale in cui la riunione veniva riconvocata per altra data, per deliberare sull’ordine del giorno pure indicato nel verbale.

Termine

L’avviso di convocazione deve essere spedito per tempo, in modo che giunga al destinatario almeno cinque giorni prima di quello in cui si terrà l’assemblea. Questo termine, previsto dal terzo comma dell’articolo 66 delle Disposizioni attuative e transitorie del Cod. civ., decorre dal giorno successivo a quello di ricezione dell’avviso e comprende il giorno fissato per l’assemblea: così, se questa è stata convocata per il giorno 25, l’avviso deve essere recapitato entro il 20. Il regolamento del condominio può però prevedere un termine diverso: sia più breve sia più lungo. Il termine deve essere osservato anche in caso di convocazione diretta da parte dei condomini che corre dal giorno di ricezione dell’avviso, non da quello di spedizione. Se l’avviso è stato recapitato nei tempi previsti, la circostanza che il destinatario abbia respinto la raccomandata, o non l’abbia ritirata, è irrilevante. Il condomino, poi, che abbia ricevuto l’avviso fuori termine, ma che abbia partecipato all’assemblea, non può eccepire il mancato rispetto del termine, poiché la sua presenza all’assemblea sana il vizio di convocazione. La Cassazione ha ritenuto corretto il comportamento dell’amministratore che aveva messo tempestivamente, ossia rispettando il termine di 5 giorni, l’avviso nella cassetta della posta; nel caso esaminato, però, è stato provato che il destinatario consultava assiduamente la presenza di corrispondenza (3/2/1999, n. 875). È comunque sconsigliabile seguire questa modalità. Il mancato rispetto del termine comporta l’annullabilità delle delibere adottate dall’assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, stante il rapporto di dipendenza, temporale e logico, fra le due riunioni. Se pur in presenza di un avviso recapitato fuori termine per la prima convocazione, andata deserta, ma in tempo utile per la seconda, le delibere vengono adottate in questa sede con la maggioranza richiesta per la prima convocazione, sono valide.

PILLOLE DI CONDOMINIO: LA LIBERATORIA CONDOMINIALE

Il documento, richiesto all’amministratore di condominio da chi intende vendere il proprio appartamento, consiste in una semplice attestazione sullo stato dei pagamenti delle quote condominiali.

I condomini in procinto di vendere il proprio immobile, prima della stipula dell’atto notarile, chiedono all’amministratore di condominio un documento in cui si attesti che non ci sono ritardi o morosità relative al pagamento delle quote condominiali.

Questo documento viene comunemente definito “liberatoria”.

Ma in realtà il termine contraddistingue tutt’altro.

La “liberatoria”, infatti, identifica un documento con il quale un soggetto, creditore, libera un altro soggetto, debitore, dall’onere di restituirgli una determinata somma.

Per esempio, il documento il creditore di mille euro rilascia al suo debitore per liberarlo da tale debito, obbligandosi così a non esigerlo più, costituisce una “liberatoria”.

Quella “condominiale”, invece, non è una liberatoria ma un semplice documento rilasciato dall’amministratore al condomino, in adempimento di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 1130 del Codice civile, con il quale viene fornita, al condòmino che ne faccia richiesta, un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali, certificando debiti e crediti dello stesso per l’anno in corso e quello precedente, oltre alle eventuali liti pendenti o in corso di giudizio.

Dunque, l’amministratore di condominio non rilascia al condòmino che vende il proprio appartamento una liberatoria.

E non avrebbe neppure il potere di farlo, in quanto non ha il potere di decidere di sollevare un condòmino dal pagamento delle quote condominiali non pagate.

Decisioni in questo senso sono infatti possibili soltanto con un’apposita deliberazione dell’assemblea, da approvare all’unanimità.

PILLOLE DI CONDOMINIO: PARCHEGGIO IN CONDOMINIO

È possibile assegnare a un condomino un posto auto in più nel parcheggio del condominio?

Gli spazi comuni nei condomini non sempre sono sufficienti per consentire a tutti di parcheggiare le proprie automobili.
Ciò può creare problemi di convivenza tra i condomini, poiché ognuno ha il diritto di utilizzare le aree comuni destinate al parcheggio.

La Corte di Cassazione, nella recentissima ordinanza n. 14019/2023, si è occupata del problema della condivisione degli spazi condominiali da utilizzare per parcheggiare le auto dei condomini.
Secondo la legge (art. 1102 del c.c.), ogni comproprietario può liberamente utilizzare gli spazi comuni destinati al parcheggio, a patto che non sia modificata la loro destinazione d’uso.

Però, cosa succede se lo spazio condominiale non è sufficiente per parcheggiare le autovetture di tutti i condomini?
E, soprattutto, se il cortile del condominio ha spazi in più inutilizzati, è possibile il loro uso da parte di uno solo dei condomini per il parcheggio della seconda automobile?

Secondo la Cassazione, è il condominio che decide, di volta in volta, le modalità di utilizzo degli spazi comuni attraverso il regolamento condominiale.

È necessaria l’unanimità o la maggioranza nella votazione?

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, fa un po’ di chiarezza sulla questione.
In particolare, se lo spazio condominiale è insufficiente per tutte le autovetture, secondo la Corte i condomini possono stabilire attraverso regolamento diverse modalità di utilizzo dell’area comune in base a turni, ad esempio a cadenza mensile o di quindici giorni.

In tal caso, per la votazione del regolamento condominiale basta la sola maggioranza di tutti i partecipanti al condominio, non occorrendo la loro unanimità.
Ciò in quanto nel regolamento è semplicemente regolato l’uso della parte in comune da parte di tutti, e non il suo affidamento esclusivo ad uno solo dei condomini.

Invece, se il regolamento condominiale prevede la possibilità di destinare una parte dello spazio comune ad uno solo dei condomini, secondo la Cassazione deve essere approvato all’unanimità.
Infatti, in questo secondo caso, il regolamento concederebbe l’uso esclusivo dell’area a uno solo dei condomini, togliendo la possibilità agli altri di utilizzare il medesimo spazio.

Sempre nell’ordinanza in esame, la Cassazione ha affermato che è possibile attribuire a un solo condomino l’eventuale posto auto in più nel cortile condominiale, anche a pagamento.Infatti, se previsto dal regolamento condominiale, secondo la giurisprudenza più recente è possibile predisporre posti auto in più a pagamento nel cortile condominiale, ovviamente se c’è spazio in più da utilizzare.

 

Fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/parcheggio-condominio-pagare-posto/3167.html

PILLOLE DI CONDOMINIO – LE INFILTRAZIONI

Quando il costruttore paga i danni?

Se l’infiltrazione d’acqua nelle parti comuni dell’edificio è dovuta all’imperfetto lavoro di costruzione dello stabile, si può chiedere il risarcimento danni al costruttore?

Se, nei 10 anni dalla realizzazione dell’edificio, compaiono infiltrazioni d’acqua nelle parti comuni del condominio e queste sono dovute a difetti di costruzione dello stabile, il costruttore è responsabile? Si può chiedere il risarcimento dei danni?Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (con sentenza n. 1022 del 2022) ha dato un’interessante risposta.

Nel caso concreto, un condominio (nella persona del proprio amministratore) agiva in giudizio contro la società costruttrice dell’edificio, chiedendo il risarcimento dei danni per difetti di costruzione dell’immobile.

Peraltro, il condominio chiedeva di acquisire il fascicolo del giudizio cautelare di a.t.p. (accertamento tecnico preventivo) ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c..

Infatti, nel giudizio cautelare di a.t.p., il consulente tecnico d’ufficio (nominato dal giudice) presentava perizia in cui evidenziava i difetti di costruzione dello stabile.
In particolare, il pavimento del vialetto comune (con funzione di rampa di accesso al parcheggio vicino al condominio) aveva irregolarità a causa di piastrelle scollate ed infossate; inoltre, c’erano tracce di umidità in una parete e nel muro di cinta dell’edificio, adiacenti al vialetto.

La società costruttrice, invece, affermava che l’edificio non presentava vizi di costruzione.
Oltre a ciò, la società sosteneva che il condominio non era legittimato ad agire in giudizio e che, per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., erano intervenute la decadenza e la prescrizione.

Esaminiamo ora la decisione del Tribunale.

In primo luogo, il giudice afferma la legittimazione attiva del condominio ad agire in giudizio.

Per il Tribunale, infatti, il giudizio riguarda vizi di costruzione relativi ad aree dello stabile che rientrano tra le “parti comuni” dell’edificio.

Seguendo la Cassazione (Cass. Civ., Sent. n. 2436 del 2018), il Tribunale ritiene di essere nell’ipotesi di cui all’art. 1130, comma 1 n. 4 c.c.: l’amministratore, anche senza previa delibera dell’assemblea condominiale, può compiere atti conservativi relativi alle parti comuni del fabbricato.

Peraltro, nella vicenda, il condominio ha agito in giudizio in presenza di delibera assembleare.

Poi, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno, il Tribunale ha dato ragione al condominio, riconoscendo la responsabilità della società costruttrice per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 c.c.: i danni riscontrati, secondo il giudice, sono relativi a problemi collegati alla non buona esecuzione di alcune lavorazioni.

In particolare, il giudice ha qualificato i vizi di fabbricazione come gravi difetti di costruzione che, incidendo fortemente su efficienza e durata delle parti comuni, vanno a condizionare anche la loro funzionalità.
E, come stabilito dalla Cassazione (Cass. Civ., ord. n. 27315 del 2017), questi vizi di costruzione, “gravi difetti di costruzione”, danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1169 c.c. poiché essi possono consistere anche in un’alterazione del condominio (o di parte di esso) che, incidendo sulla struttura e funzionalità complessiva dell’edificio, compromette in modo apprezzabile il suo godimento.

Da questo deriva la natura di responsabilità extracontrattuale del costruttore dell’edificio.

Infine, riguardo al termine di denuncia dei vizi di costruzione e alla decadenza dell’azione, il Tribunale, seguendo la Cassazione (ord. n. 777 del 2020), ha affermato che tale termine decorre dal giorno in cui il committente ha un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva sia della gravità dei difetti, sia dell’imprecisa esecuzione dei lavori.

Pertanto, nel caso concreto, il condominio ha agito tempestivamente (in tempo): infatti, il condominio ha avuto piena consapevolezza dei gravi difetti di costruzione solo con il deposito della perizia in sede di a.t.p.

 

https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/infiltrazioni-condominio-quando-costruttore-paga-danni/3183.html

Pillole di condominio: il condominio orizzontale

Il condominio orizzontale è una delle molteplici tipologie abitative nei quali vi è una forma di comunione di servizi, impianti e beni tra unità immobiliari che appartengono a diversi proprietari e che, per l’appunto, hanno uno sviluppo orizzontale, si pensi al tipico esempio delle villette a schiera.

Difatti, l’art. 1117 bis del codice civile, introdotto con la legge n. 220 del 2012, riprendendo precedenti pareri giudiziali, ha stabilito che le norme condominiali “si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del c.c.”

Pensando sempre all’esempio delle villette a schiera che rientrano nella definizione di condominio orizzontale, si può facilmente dedurre che, così come negli edifici che si sviluppano verticalmente, queste condividono alcuni beni o servizi come, ad esempio, le tubazioni dell’acqua e le fognature, le strade destinate alla viabilità interna, i cancelli di accesso, l’impianto d’illuminazione delle parti comuni etc. In tutti i casi appena citati, quindi, si evince la sussistenza del vincolo di condominialità.

Chiaramente, a seconda della tipologia di condominio orizzontale, possono variare anche i beni e servizi condivisi, ad esempio, in alcuni casi, possono essere in comune anche alcuni elementi architettonici, come i muri perimetrali e la copertura, oppure solo alcune aree esterne.

Oltre alle ville a schiera, altri esempi di condominio orizzontale possono essere: gli edifici originariamente unitari, come ad esempio i grandi casolari o gli antichi palazzi che successivamente sono stati suddivisi in diverse unità abitative, oppure gli edifici multifamiliari a due piani del tipo edilizio a ballatoio, ovvero le cosiddette “case di ringhiera”.

Ad ogni modo, così come per i condomini che si sviluppano verticalmente, la normativa prevede che anche nei casi sopracitati è obbligatorio dotarsi di un codice fiscale ed è necessario che venga nominato un amministratore di condominio per la gestione del condominio orizzontale.

Pertanto, l’amministratore sarà tenuto ad occuparsi di tutte le attività che competono il suo ruolo, quindi la ripartizione delle spese secondo le tabelle millesimali, la redazione di un regolamento condominiale, la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la convocazione e lo svolgimento regolare delle assemblee etc. Chiaramente, anche il condominio orizzontale può sciogliersi, seguendo la disciplina stabilita dagli articoli 61-61 disp. att. c.c..

Fonte: https://www.italiadidacta.com/cose-il-condominio-orizzontale/

 

Pillole di condominio: Attestato di prestazione energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica, detto anche APE, è un documento che viene redatto da un tecnico abilitato e contiene tutte le informazioni relative ai consumi energetici di un edificio, in condizioni di normale funzionamento, sia durante la stagione estiva che quella invernale.

La certificazione energetica nasce proprio con lo scopo di “misurare” e dichiarare quanta energia viene consumata per il funzionamento gli impianti per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione meccanica e la produzione di acqua calda sanitaria.

Sulla base dei consumi, l’immobile oggetto di analisi, viene classificato mediante una scala che va dalla A alla G. Maggiore è questo numero, peggiore è la classe energetica in cui viene classificato.

La certificazione degli edifici è stata introdotta dalla Direttiva Europea 2010/31, che lasciava ai singoli paesi la definizione delle modalità del calcolo energetico.

In Italia, la Legge 63/2013 introduce l’obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica e dal 2015 la certificazione energetica degli edifici ha un formato standard in tutto il Paese.

Quando è obbligatorio l’APE: interventi edilizi

L’APE è un documento obbligatorio in alcuni specifici casi e, in ogni caso ha validità per massimo 10 anni, al termine dei quali deve essere nuovamente redatto, se necessario.

L’Attestato è obbligatorio per la compravendita degli immobili già dal 2009 e, dal 2010, lo è anche per la locazione.

Gli obblighi per l’Attestato di Prestazione energetica riguardano:

  • Gli edifici di nuova costruzione;
  • Gli edifici soggetti ad opere di demolizione e ricostruzione;
  • Gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazioni importanti.

La certificazione energetica è obbligatoria per ottenere il permesso di costruire, in quanto è necessario dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Certificazione energetica degli edifici: chi se ne occupa?

Generalmente, si occupano della certificazione APE tecnici abilitati come ingegneri, architetti e geometri.

Per essere redatte nel modo corretto, le certificazioni energetiche richiedono che il certificatore debba eseguire almeno un sopralluogo per raccogliere tutte le informazioni relative alle caratteristiche dell’edificio.

Dopo questa prima fase, grazie al supporto di appositi software, il tecnico procederà ad effettuare tutti i calcoli necessari per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, rilasciando infine la Targa Energetica.

Pillole di condominio: il fotovoltaico

Fotovoltaico in condominio

Oggi sono molte le famiglie italiane che hanno deciso di ricorrere ai pannelli solari fotovoltaici per produrre energia da fonti rinnovabili, ma per chi non vive in una casa singola, come funziona?

Il fotovoltaico è una soluzione ottima anche per chi vive in condominio e può essere installato sul lastrico solare, ma anche su altre parti comuni, come facciate o balaustre.

Da alcuni anni, grazie alla riforma dei condomini, l’impianto può essere sia centralizzato, quindi a servizio dell’intero edificio, che individuale e soddisfare quindi i bisogni di una singola famiglia.

Il costo dell’installazione di un impianto fotovoltaico in condominio può essere ammortizzato grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta, che permette di risparmiare sulle bollette, e alle detrazioni fiscali di cui è possibile beneficiare.

Risparmio energetico e fonti rinnovabili in condominio

Se si decide di installare un impianto individuale, i benefici sono gli stessi di cui si può godere con un impianto in una casa singola e l’assemblea non può vietare l’installazione.

Essa può solo imporre eventuali modifiche o indicazioni per l’esecuzione dell’intervento, nel caso in cui quest’ultimo comporti rischi di qualche tipo per la stabilità, la sicurezza o decoro dell’edificio.

Nel caso in cui l’impianto sia condominiale, invece, la riforma del condominio ha introdotto una maggioranza alleggerita, che prevede la maggioranza dei presenti in assemblea, che però deve corrispondere ad almeno un terzo dei millesimi.

Con un impianto condominiale condiviso è possibile sfruttare al meglio l’energia con un autoconsumo istantaneo anche per utilizzi comuni.

Molto probabilmente l’impianto non sarà in grado di soddisfare i fabbisogni di tutti i condomini, ma potrà garantire un notevole risparmio sulle utenze comuni, come per il funzionamento degli ascensori o dell’illuminazione comune.

Pillole di condominio: Superbonus 2023

Con il via libera definitivo del Dl Aiuti quater votato alla Camera in questi giorni, diventa ufficiale il taglio del Governo Meloni al Superbonus 110%.

L’agevolazione per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli immobili dal 1° gennaio è sceso alla percentuale del 90%.

Vi sono, però, alcune eccezioni.

A chi spetta ancora il 110%

L’agevolazione sui lavori nei condomìni si riduce in generale al 90% tranne nei casi in cui:

  • l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus (Cilas) o la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
  • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione è stata trasmessa entro il 31 dicembre 2022.

Il compito di attestare le date delle delibere con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ricade in capo all’amministratore di condominio o a chi ha presieduto l’assemblea nei casi di condomìni che non hanno obbligo di nominare un amministratore.

Per quanto riguarda gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, il superbonus rimane con aliquota del 110% anche nel 2023 se:

  • la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.

A chi spetta il 90%

Fino al 31 marzo possono usufruire del superbonus al 110% anche le villette con almeno il 30% dei lavori realizzati alla data del 30 settembre 2022.

Mentre nel caso gli interventi siano ancora all’inizio, la detrazione per i condomìni e le unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti utilizzate come prima casa viene erogata al 90% tramite un fondo da 20 milioni di euro.

Ma soltanto alla luce dei nuovi requisiti stabiliti con le modifiche introdotte dal Governo Meloni:

  • la casa deve “essere adibita ad abitazione principale”
  • il proprietario ha un reddito di riferimento fino a 15 mila euro.

 

Fonte: https://quifinanza.it/soldi/video/superbonus-2023-a-chi-spetta-ancora-110-per-chi-scatta-90/686893/

PILLOLE DI CONDOMINIO: LA TURNAZIONE DEI POSTI AUTO

É legittima la delibera assembleare con cui viene prevista la turnazione dei posti auto?

La risposta è: .

Per assicurare ai condòmini il massimo godimento possibile è considerata legittima tale delibera.

Resta fermo che l’uso e il godimento dei parcheggi spettano a tutti i condomini, secondo il “principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall’art. 1102 codice civile.

Di conseguenza, tale principio impedisce che sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri.

É quindi nulla (e non soltanto annullabile) la delibera assembleare presa a maggioranza la quale approvi una utilizzazione particolare da parte di un singolo condòmino di un bene comune, qualora tale diversa utilizzazione rechi pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti altrui.

Per maggiori informazioni sui posti auto condominiali clicca qui.

Pillole di condominio: Addobbi in condominio

 

COSA FARE?

Essendo l’androne una parte comune del condominio, la collocazione di abbobbi e abbellimenti temporanei è decisa dalla maggioranza dei condomini.

Per la ripartizione delle spese eventuali occorre fare riferimento all’art. 1123 c.c. 

In generale, addobbare le parti comuni è attività soggetta a limiti derivanti da plurime fonti:

  • regolamento contrattuale
  • regolamento condominiale
  • art. 1120, c.4, c.c.
  • normative di sicurezza
  • buon senso

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