Pillole di Condominio – Decreto Semplificazioni 2021: le novità del superbonus

Decreto Semplificazioni 2021, le novità sul superbonus del 110%

Secondo quanto previsto dall’ultimo Decreto Semplificazioni 2021, testo ufficiale approvato in Consiglio dei Ministri del 28 maggio, sarà più facile accedere al superbonus del 110%!

Per l’avvio dei lavori basterà la CILA, e non è più richiesta la doppia conformità. Non c’è l’estensione agli alberghi, come preannunciato inizialmente, ma potranno accedere alla maxi detrazione fiscale anche ospedali, case di cura, caserme e ospizi.

CILA per l’avvio dei lavori

Il decreto Semplificazioni 2021 mette il turbo ai cantieri per i lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento, con il fine di favorire l’efficientamento energetico degli edifici e rendere pienamente operativa un’agevolazione rimasta al palo per le complicazioni burocratiche.

Basterà la CILA per l’avvio dei lavori, al pari di quanto previsto per la generalità dei lavori edilizi detraibili.

Vediamo punto per punto cosa cambia per chi intende accedere al superbonus del 110 per cento.

Modificando quanto previsto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, i lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento vengono considerati come opere di manutenzione straordinaria, per il cui avvio basterà la comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA per l’appunto, ad eccezione dei lavori di demolizione e ricostruzione.

La CILA relativa al superbonus del 110 per cento per i lavori su edifici costruiti dopo il 1° settembre 1967 dovrà contenere gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento di legittimazione.

Cosa cambia? In sostanza, non sarà più necessaria la doppia conformità, ossia l’attestazione di stato legittimo.

La CILA e i dati ivi indicati determinano inoltre i casi di decadenza dal superbonus del 110 per cento. Decade dall’agevolazione chi non la presenta, chi effettua interventi difformi rispetto a quanto indicato o chi dichiara informazioni non corrispondenti al vero.

In merito invece ai soggetti che potranno accedere al superbonus del 110 per cento, il decreto Semplificazioni non prevede l’estensione agli alberghi, come inizialmente annunciato. Potranno beneficiare dell’agevolazione le caserme, le case di cura, gli ospedali e gli ospizi.

Pillole di condominio – AREA GIOCO CONDOMINIALE

Diritto al gioco

La questione del diritto al gioco in spazi condominiali crea spesso problemi di convivenza tra condomini.
Una pallonata che danneggia un’auto parcheggiata, un vetro che viene rotto o i semplici schiamazzi che disturbano la quiete altrui sono tra i casi più comuni.
Il diritto al gioco dei bambini è riconosciuto a livello internazionale e tutelato anche da alcuni regolamenti comunali. Come conciliare questo diritto con quello di un condomino alla propria quiete domestica?

In base all’articolo 1102 del Codice Civile, dov’è scritto che ciascun condomino può usufruire delle parti comuni a patto di non alterarne la destinazione d’uso e di non impedirne agli altri l’accesso o il diritto di goderne allo stesso modo, capiamo che non è possibile vietare ai bambini di giocare nelle aree comuni.

Ciò che deve essere tenuto in considerazione però sono le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite nel regolamento condominiale.

Permesso assemblea

Un’altra questione riguarda la necessità o meno del permesso dell’assemblea per istallare un’altalena nel cortile.In base all’art 1102 del Codice Civile il singolo condomino potrebbe procedere di sua iniziativa assumendosene i costi, a patto che il cortile sia abbastanza grande da permettere ipoteticamente a tutti gli altri condomini di fare altrettanto.
Questo per garantire il principio del pari godimento della cosa comune.

Quindi la risposta è no, non ci sarebbe bisogno di avere il consenso dell’assemblea.

Il discorso sarebbe diverso nel caso in cui uno o più condomini volessero realizzare un’area giochi per i propri figli.
In questo, essendo un’innovazione accessoria, poiché legata a esigenze non considerate strettamente necessarie, è necessario il consenso dell’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Trattandosi di una “innovazione accessoria”, è possibile esonerare chi eventualmente non fosse interessato dal partecipare alle spese di installazione.

E il regolamento condominiale? Nel regolamento possono essere definite le fasce orarie in cui è vietato giocare in cortile.
Può anche essere stabilito che un certo spazio condominiale debba essere adibito a uno specifico uso, ad es. il parcheggio auto.