Pillole di condominio – Infortunio in condominio: chi paga

Chi paga gli infortuni in condominio?

Se una persona dovesse farsi male, cadendo dalle scale scivolose o inciampando nel gradino di un ascensore mal allineato con il pianerottolo, oppure mettendo il piede in una buca apertasi all’interno del cortile, a chi potrebbe chiedere il risarcimento dei danni?

Chiunque si infortuni a causa di uno dei beni di proprietà del condomino, ha diritto ad essere risarcito dal condominio stesso. Dunque, l’infortunio deve essere avvenuto su un’area condominiale come il pianerottolo, l’atrio, il giardino, il cortile, i garage, ecc.

Il risarcimento spetta ovviamente tanto ai condomini tanto ai terzi non proprietari che, per qualsiasi ragione, siano entrati all’interno delle aree comuni.

Ma non basta dimostrare di essere caduti e di essere stati trasportati al pronto soccorso. È necessario anche fornire la prova della causa della caduta e del fatto che i danni siano stati determinati da quello specifico evento. Si comprende pertanto il ruolo chiave che hanno, in tutto questo, i testimoni: solo la prova testimoniale può infatti consentire di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Se non c’è un terzo spettatore, testimone oculare, che possa riferire di aver visto l’infortunato farsi male proprio a causa di un’area di proprietà del condominio, difetterà la prova del “nesso di causalità” e, dunque, qualsiasi domanda di risarcimento sarà rigettata.

Ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, il condominio è tenuto a risarcire tutti i danni che derivano da uno dei beni in sua custodia. Si tratta di una responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. A pagare, quindi, deve essere la compagine condominiale.

Il danneggiato dovrà quindi inviare una richiesta di risarcimento all’amministratore. L’amministratore, a sua volta, dovrà convocare l’assemblea per discutere dell’eventuale responsabilità del condominio.

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità del condominio, il danno sarà ripartito tra tutti i condomini secondo millesimi.

L’amministratore potrà provvedere a liquidare il danno attingendo dal conto corrente condominiale se vi è sufficiente attivo. Diversamente, dovrà riscuotere ulteriori quote da parte dei condomini.

Se non vi dovesse essere sufficiente disponibilità di cassa nel conto corrente e i condomini non dovessero provvedere a pagare le quote per far fronte al risarcimento, il danneggiato potrebbe agire contro il condominio con un atto di citazione innanzi al giudice. Si instaurerà una causa volta ad accertare la sussistenza dei presupposti del danno e del diritto all’indennizzo. All’esito, il giudice condannerà il condominio a pagare il risarcimento.

Quando la responsabilità è anche dell’amministratore?

Quando il danno è stato prodotto a causa di un’insidia che a lui doveva essere nota. Egli infatti ha l’obbligo di provvedere a informare l’assemblea di ogni possibile fonte di pericolo, mettendo in sicurezza tutte le aree.

All’amministratore peraltro competono poteri straordinari in caso di urgenza: laddove vi sia il rischio di danno grave a terzi, egli deve provvedere a disporre i lavori di manutenzione anche senza convocare l’assemblea, sempre che sul conto ci sia denaro a sufficienza. In caso contrario, non potendo essere costretto ad usare denaro proprio, dovrà fare in modo – tramite avvisi e segnali – che i passanti non subiscano pregiudizi dall’area condominiale.

 

Pillole di condominio – La bacheca: cuore del condominio

La bacheca è il cuore del condominio ma attenzione al contenuto

La maggioranza dei condomìni è dotato di bacheca.

Questa teca di vetro, posta usualmente nell’androne del palazzo in un luogo bene visibile a tutti, rappresenta il vero e proprio cuore del condominio.

La decisione di istallare la bacheca spetta all’assemblea o, se previsto, dal regolamento contrattuale dello stabile predisposto dal costruttore.

Una volta istallata, poi, è compito dell’amministratore gestirla e mantenerla, assicurandosi che svolga la propria funzione.

Anche se la bacheca condominiale è di norma gestita dall’amministratore, il suo utilizzo è libero e quindi consentito a ciascun condomino.

L’importante è che lo scopo attenga a interessi comuni (si pensi all’invito a non fumare nell’ascensore o a non lasciare gli escrementi di animali in cortile).

La bacheca, dunque, deve servire da organo di comunicazione di tutti i dati salienti della vita condominiale e veicolare le informazioni non solo ai condomini, ma anche ai conduttori degli immobili e ai terzi.

In sostanza la bacheca condominiale deve rendere trasparenti determinate informazioni che devono necessariamente passare a chi – per un motivo e per l’altro – entra in contatto con il condominio.

La privacy, tuttavia, impone il rispetto di alcune regole per quanto riguarda gli avvisi in bacheca condominiale.

La diffusione dei dati personali dei condomini può integrare un reato in capo all’amministratore o del responsabile dell’affissione.

Questo non perché non sia consentito, ai condomini stessi, conoscere le vicende della gestione comune (ad esempio, i nomi dei morosi) ma per via del fatto che terzi estranei (si pensi agli ospiti di uno dei condomini) potrebbero accedere nei locali comuni e venire a conoscenza di informazioni riservate.

Alcune pronunce della giurisprudenza consentono di farsi un’idea di cosa è consentito fare e cosa invece è vietato per quanto attiene agli avvisi in bacheca condominiale.

Comunicazioni pagamenti bollette condominiali in bacheca

La bacheca condominiale può contenere un generico avviso a regolarizzare le quote ordinarie o straordinarie, ma non può indicare i nomi di chi è in ritardo con i pagamenti.

È vero: ogni condomino ha il diritto di sapere i nomi dei morosi, essendo cointeressato alla gestione del bilancio comune. Ma queste informazioni non possono filtrare all’esterno, così come succederebbe se tali dati fossero affissi in un luogo accessibile a terzi quali potrebbero essere l’androne o le scale.

Secondo la giurisprudenza, pertanto, l‘affissione nella bacheca condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo condomino integra un’inammissibile diffusione di dati personali in favore di una serie indeterminata di persone estranee. Tale condotta è illecita e dà luogo all’obbligo di risarcire i danni in capo alla vittima.

Azioni giudiziarie e vertenze in bacheca condominiale

La bacheca condominiale non può contenere notizie in merito alle cause e alle vertenze legali in corso nei confronti dei condomini. Allo stesso modo, non è possibile informare pubblicamente di una querela sporta dall’amministratore nel caso in cui siano evidenti i dati del reo. Anche in questi casi, si tratterebbe di una illecita violazione della privacy.

Avvisi assemblea condominiale sulla bacheca condominiale

Come la giurisprudenza ha più volte evidenziato, l’amministratore non può comunicare la data per la riunione condominiale affiggendo l’avviso in bacheca. Tale comunicazione, infatti, deve necessariamente avvenire in uno dei modi indicati dal Codice che consentono la prova del ricevimento ossia raccomandata, Pec, fax o consegna a mano dell’avviso.

Avvisi nei confronti di un condomino

La bacheca può contenere avvisi a rispettare il regolamento o le norme di legge, ma non può indicare il nominativo del trasgressore. Si pensi, ad esempio, a un condomino che puntualmente parcheggia l’auto in modo da non consentire il passaggio ad altri: l’amministratore ben potrebbe riprendere il comportamento, invitando a desistere da ulteriori condotte illecite, ma non potrebbe indicare né la targa dell’auto, né altri elementi da cui si possa evincere l’identità del colpevole (ad esempio, sarebbe illegittima una formula di questo tipo «Si invita il condomino del terzo piano a parcheggiare l’auto in corrispondenza delle linee disegnate sull’asfalto»).

 

Pillole di condominio – Le regole per le assemblee condominiali a distanza

Video assemblea

Le regole per le assemblee condominiali a distanza, a causa del coronavirus, sono state riviste più volte. Le procedure non sono semplici e, a quanto pare, questa innovazione non ha attecchito più di tanto. Vediamo di riepilogare le regole che resteranno in vigore anche ad epidemia finita:

– I condomini possono, anche se non è previsto dal regolamento condominiale, deliberare a maggioranza che le assemblee si tengano in videoconferenza. In questo caso nell’avviso di convocazione deve essere indicata la piattaforma utilizzata e l’orario fissato per il collegamento.

– Il verbale della seduta è trasmesso ai condomini con le stesse formalità previste per la convocazione dell’assemblea.

– Presidente e segretario sono nominati dagli intervenuti in videoconferenza.

– Le deleghe devono essere fatte pervenire al segretario e da questi allegate al verbale. Devono essere scritte, quindi possono essere inviate per email, sms, WhatsApp oppure conferite al delegato che le esibisce all’inizio dell’assemblea (molte piattaforme consentono l‘invio o la visione ai partecipanti di documenti).

Se il collegamento s’interrompe nei confronti di un condomino, e il voto che questi non ha potuto esprimere era determinante ai fini della validità dell’eventuale delibera adottata, questa è annullabile. La possibilità di tenere assemblee in videoconferenza può essere introdotta nel regolamento con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi.