Pillole di condominio: il condominio orizzontale

Il condominio orizzontale è una delle molteplici tipologie abitative nei quali vi è una forma di comunione di servizi, impianti e beni tra unità immobiliari che appartengono a diversi proprietari e che, per l’appunto, hanno uno sviluppo orizzontale, si pensi al tipico esempio delle villette a schiera.

Difatti, l’art. 1117 bis del codice civile, introdotto con la legge n. 220 del 2012, riprendendo precedenti pareri giudiziali, ha stabilito che le norme condominiali “si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del c.c.”

Pensando sempre all’esempio delle villette a schiera che rientrano nella definizione di condominio orizzontale, si può facilmente dedurre che, così come negli edifici che si sviluppano verticalmente, queste condividono alcuni beni o servizi come, ad esempio, le tubazioni dell’acqua e le fognature, le strade destinate alla viabilità interna, i cancelli di accesso, l’impianto d’illuminazione delle parti comuni etc. In tutti i casi appena citati, quindi, si evince la sussistenza del vincolo di condominialità.

Chiaramente, a seconda della tipologia di condominio orizzontale, possono variare anche i beni e servizi condivisi, ad esempio, in alcuni casi, possono essere in comune anche alcuni elementi architettonici, come i muri perimetrali e la copertura, oppure solo alcune aree esterne.

Oltre alle ville a schiera, altri esempi di condominio orizzontale possono essere: gli edifici originariamente unitari, come ad esempio i grandi casolari o gli antichi palazzi che successivamente sono stati suddivisi in diverse unità abitative, oppure gli edifici multifamiliari a due piani del tipo edilizio a ballatoio, ovvero le cosiddette “case di ringhiera”.

Ad ogni modo, così come per i condomini che si sviluppano verticalmente, la normativa prevede che anche nei casi sopracitati è obbligatorio dotarsi di un codice fiscale ed è necessario che venga nominato un amministratore di condominio per la gestione del condominio orizzontale.

Pertanto, l’amministratore sarà tenuto ad occuparsi di tutte le attività che competono il suo ruolo, quindi la ripartizione delle spese secondo le tabelle millesimali, la redazione di un regolamento condominiale, la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la convocazione e lo svolgimento regolare delle assemblee etc. Chiaramente, anche il condominio orizzontale può sciogliersi, seguendo la disciplina stabilita dagli articoli 61-61 disp. att. c.c..

Fonte: https://www.italiadidacta.com/cose-il-condominio-orizzontale/