Pillole di condominio: prima di partire per le vacanze estive

Come lasciare l’appartamento?

Uno dei momenti in cui occorre prestare maggiore attenzione, per la tranquillità propria e degli altri condomini, è quello della partenza per le vacanze.

Lasciare per parecchie settimane un appartamento incustodito può essere rischioso, sia per motivi di sicurezza che per motivi strettamente legati alla manutenzione.

Ci sono quindi degli accorgimenti tecnici che possono aiutarci a partire più sereni.

Innanzitutto, sembra banale, prima di partire chiudiamo il gas e l’acqua; spegniamo poi la caldaia o il boiler elettrico.

I vicini come risorsa per la tranquillità della comunità

Quando si parte per le vacanze è essenziale avere un vicino di fiducia (o un parente caro che vive nei pressi del nostro appartamento) e un amministratore di condominio presente.

Al vicino lasceremo un mazzo di chiavi di sicurezza che saranno utili in caso di emergenze, necessità contingenti e soprattutto per andare a controllare periodicamente l’appartamento.

Se abbiamo animali, inoltre, il nostro vicino potrà accudirli, inoltre, potremo affidargli la cura delle piante in casa e sul terrazzo.

Lasciare il proprio numero in caso di emergenza

È buona norma lasciare un numero da chiamare sia al vicino che all’amministratore di condominio in caso di emergenza

Questo perché l’Amministratore di condominio deve aver modo di contattare qualcuno che possa essere presente sul posto in poco tempo nel caso di eventuali emergenze.

Al vicino, inoltre, chiederemo gentilmente di raccogliere la nostra posta: lasciare che la posta si accumuli nella cassetta è sempre un segnale di assenza.

Segnale che potenziali topi d’appartamento possono sfruttare a loro favore per programmare un furto senza troppi ostacoli.

Per quanto riguarda il sistema d’allarme, meglio sceglierne uno che possa essere utilizzato anche da remoto, per esempio attraverso lo smartphone.

Altrimenti anche in questo caso è sempre meglio avere un referente in loco che possa disattivarlo nel caso in cui l’allarme parta per errore infastidendo tutti i condomini.

Pillole di condominio: Casa vacanze

L’AFFITTO BREVE

L’attività di casa vacanza consiste nella locazione turistica sporadica di immobili arredati, siano essi appartamenti, case, ville, per più periodi all’anno non superiori a tre mesi.

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di proprietari di seconde e terze case ha scelto di mettere a reddito il proprio immobile sfruttando la formula dell’affitto breve.

Una tipologia di locazione vantaggiosa, perché permette di massimizzare i profitti modulando i prezzi in base alle richieste stagionali e consente di godere, entro certi limiti, di una tassazione agevolata.

Quando si tratta di ville e case indipendenti non ci sono problemi.

Ma se invece l’immobile si trova in un condominio possono sorgere questioni difficili da districare.

CASA VACANZE IN CONDOMINIO

Molto spesso, infatti, i condòmini si preoccupano per il via vai di estranei all’interno dell’edificio.

E nascono situazioni di disagio legate, ad esempio, agli errori nella raccolta dei rifiuti da differenziare o ai rumori notturni.

Così chi abita in uno stabile dove si svolge attività di casa vacanze si appella al regolamento condominiale, per cercare di impedire ai proprietari di seconde e terze case di sfruttare l’affitto breve in condominio.

Affitto breve in condominio: il regolamento può vietarlo?

REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Quando scatta la lite tra condòmini il punto è sempre lo stesso: l’affitto breve in condominio è consentito oppure vietato?

Dipende dal regolamento condominiale e dalla sua interpretazione.

Stessa cosa vale anche per l’attività di Bed & Breakfast.

Capire fin dove arriva la libertà del proprietario nel disporre del proprio bene non è sempre facile.

In mancanza di uno specifico divieto posto dal regolamento condominiale contrattuale, l’attività di casa vacanze può essere praticata in ambito condominiale senza preventiva approvazione dell’assemblea.

Qualora vi sia un divieto contenuto nel regolamento contrattuale le clausole restrittive della proprietà esclusiva dei condòmini devono essere formulate in modo espresso o non equivoco.

Fondamentale per non lasciare alcun margine di incertezza sul loro contenuto e sulla loro portata.

Per quanto riguarda l’attività di Bed & Breakfast, molti condòmini si appellano al fatto che si possa paragonare a quella alberghiera.

Quindi la considerano illecita se nel regolamento c’è scritto, appunto, che non si può svolgere nello stabile attività alberghiera.

Quando i regolamenti sono poco chiari possono essere portati in contenzioso di fronte a un giudice.

Ed è proprio il punto di vista del giudice che fa la differenza.