Pillole di Condominio: Assemblea nulla. L’amministratore è responsabile?

È possibile chiedere i danni all’amministratore di condominio se sbaglia le convocazioni per la riunione dell’assemblea?

Amministratore sbaglia le convocazioni: è responsabile?

L’amministratore di condominio non è responsabile per l’errata convocazione dei condomini all’assemblea. Questo perché resta pur sempre compito di quest’ultima verificare, prima della votazione, che i condomini siano stati regolarmente avvisati, che i quorum costitutivi e deliberativi siano soddisfatti e che i millesimi per l’approvazione della delibera siano quelli previsti dal Codice civile.

Insomma, l’amministratore ha solo un compito preliminare, ma l’ultima e decisiva verifica spetta piuttosto all’assemblea nella persona del suo presidente e del segretario.

Tutt’al più, grava sull’amministratore consegnare la documentazione al presidente dell’assemblea affinché verifichi che le raccomandate siano state spedite e che vi siano gli avvisi di ricevimento delle stesse. Medesimo discorso vale per le altre forme di convocazione dell’assemblea e per le relative ricevute: fax, pec o lettere consegnate a mani.

Spese processuali di condanna del condominio: l’amministratore è responsabile?

L’amministratore non risarcisce i danni al condominio se l’assemblea viene annullata.

Se, pertanto, a seguito dell’omessa o irregolare convocazione dei condomini alla riunione di condominio, quest’ultimo dovesse essere citato in giudizio dai soggetti esclusi e, a seguito della sentenza di annullamento della delibera, dovesse essere condannato al rimborso delle spese processuali in favore degli istanti, l’amministratore non sarebbe comunque responsabile. La condanna è infatti conseguenza di una verifica di regolarità della costituzione dell’assemblea che non spettava all’amministratore ma al condominio stesso in sede di riunione.

Responsabilità amministratore per l’assemblea annullata

Sebbene spetti all’amministratore effettuare, imbustare e spedire gli avvisi di convocazione dell’assemblea (perché così previsto dall’articolo 66 disp. att. cod. civ.), l’assemblea non può tuttavia deliberare se non verifica prima che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione (sono stati cioè regolarmente convocati).

È perciò compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, «controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza comporta l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge».