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PILLOLE DI CONDOMINIO – Condominio in Fiera 2022

Si sta tenendo in queste ore a Roma la terza edizione di “Condominio in Fiera”, la prima e unica fiera italiana del condomino.

Si tratta di un evento nazionale di assoluto prestigio, molto atteso dagli amministratori di condominio di tutta Italia, una categoria troppo spesso dimenticata dalle istituzioni.

Un evento reso ancora più importante e attuale dal nuovo quadro normativo e dalle nuove politiche legate all’efficientamento energetico degli edifici, che hanno affidato alla figura dell’amministratore di condominio nuove responsabilità e competenze, inimmaginabili neppure ai tempi dell’ultima riforma del condominio.

Cambiare modo di lavorare

Il primo appuntamento della giornata è alle 09,30 con il creatore di Condominio in Fiera Marco Quagliariello e il presidente di Sinteg Francesco di Castri  che affronteranno il tema della nascita e dello sviluppo della figura dell’amministratore di condominio e il ruolo sociale che oggi ricopre questa professione, sempre più soggetta a maggiori oneri presenti in ogni legge di bilancio che pongono in capo all’amministratore delle responsabilità a cui dover adempiere senza un adeguato compenso.

Comunicazione in condominio

Un altro tema caldo del settore: “Comunicazione in condominio” sarà introdotto dalle ore 10,00.
Una buona comunicazione permette di costruire e mantenere nel tempo un rapporto diretto con i condomini, fattore oggi essenziale vista la complessità assunta dal settore.

Saper comunicare e capire come comunicare, quando farlo e come farlo sono quindi diventati fattori di importanza fondamentale. Per questo saranno esaminati, con testimonianze e casi pratici illustrati dal dottor Stefano Santori e dall’avvocato Domenico Sarcina, i seguenti punti:
• Comunicare in modo efficace sia all’interno (nello studio, con i propri collaboratori), sia verso il cliente finale, i condomini;
• La gestione dei potenziali o attuali conflitti;
• Elementi di comunicazione efficace in pubblico per ottimizzare ed accorciare i tempi delle assemblee condominiali;
• Strutturazione di un protocollo di comunicazione efficace per aumentare la produttività interna allo studio dell’amministratore di condominio.

Alle ore 11,30 è previsto l’intervento di Luca Ruffino, Ceo di Sif Italia, il primo studio di amministrazione in Italia ad essersi quotato in borsa a Milano, che spiegherà come è stato possibile sviluppare uno studio di amministrazione fino a questi livelli.

Il tribunale in condominio

Un argomento di fondamentale importanza per il settore: “L’arbitrato come formula risolutiva alle dispute condominiali” sarà discusso alle ore 12,00.

La litigiosità condominiale ha infatti assunto livelli altissimi. Gli avvocati Peter Lewis Geti, Roberto Cataldi, Francesco Pace e Massimiliano Sammarco affronteranno quindi il tema sotto il profilo delle risposte e dei dei litigi che nascono in condominio.

Premiazione amministratori

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprendono alle 14,00 con i racconti degli amministratori di condominio di maggiore esperienza, di coloro che hanno realizzato il numero più elevato di pratiche relative al superbonus, di chi gestiscono un numero elevato di condomìni.

Costoro saliranno sul palco per raccontare la loro storia e rivelare come hanno fatto a raggiungere questi obiettivi. Alla fine, alcuni di loro saranno premiati da parte della giuria di “Condominio in Fiera”.

Il futuro delle associazioni

Intorno alle 14,30 sono previsti gli interventi dei presidenti delle più rappresentative associazioni del settore sul tema: “Qual è il futuro delle associazioni e come possono rendersi utili nel sostenere gli amministratori”.

I servizi al condominio

Dalle 15 alle 16 la parola passa ai responsabili delle aziende di servizio, quali Arera ed Enea, che hanno fornito il loro prezioso sostegno agli amministratori nell’ambito delle pratiche relative a bonus e superbonus.

Sul palco, quindi, gli ingegneri Carla Cappiello e Michele Coletta, il responsabile dell’Enea Domenico Matera e l’avvocato Vincenzo Nasini.

La privacy in condominio

Gli avvocati Carlo Pikler e Vittorio Lombardi interverranno alle 16,00 su “La privacy in condominio”, illustrando le novità su:
• Regolamento Europeo 2016/679;
• Linee Guida 3/2019 Videosorveglianza in Condominio quali possibilità e quali limiti;
• Il ruolo dell’amministratore come responsabile del trattamento dei dati dei condòmini e dei condomìni.

 

Fonte: https://www.quotidianodelcondominio.it/attualita/condominio-in-fiera-2022-gli-eventi-in-programma/

Pillole di condominio – Registrare un’assemblea condominiale

Si può registrare una assemblea in condominio? Stando a quanto stabilito dalla legge, si può registrare un’assemblea di condomino, dunque non è illegale.

La Corte di Cassazione ha, infatti, deciso che ogni eventuale registrazione non risulta illegale se ogni partecipante a una riunione di condominio accetta di essere registrato.

Ogni condomino può anche chiedere all’amministratore di registrare l’assemblea di condominio e l’amministratore può decidere in tal senso raccogliendo prima consenso unanime di tutti i partecipanti, quindi solo dei presenti alla riunione, senza considerare gli assenti.

Tuttavia non è possibile divulgare il contenuto della registrazione a terzi non presenti durante l’assemblea.

La legge permette, dunque, la possibilità di registrare un’assemblea di condominio ma non la sua divulgazione a terze persone. Se ciò dovesse accadere si incorrerebbe in reato.

Il diritto di registrare o videoregistrare un’assemblea di condominio non implica anche la facoltà di pubblicare il file o divulgarlo, magari tramite una chat o su Whatsapp. Chi lo fa incorre nel reato di «trattamento illecito di dati».

L’unico caso in cui è consentita la divulgazione di una registrazione  senza rischio di incorrere in alcun reato e sanzione è quello in cui sia approvato all’unanimità da tutti i presenti all’assemblea il consenso alla divulgazione dei contenuti della registrazione.

In ultima analisi, qualora la registrazione sia illegittima, non può essere utilizzata come prova di presunte irregolarità aventi luogo durante l’assemblea, e quindi per suffragare l’impugnazione delle delibere approvate. È quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza 13692 del 3 luglio 2018.

E per le assemblee a distanza? Leggi il nostro articolo dedicato alle assemblee di condominio in videoconferenza qui.

Pillole di condominio – Videosorveglianza: le FAQ del Garante privacy

Le regole per installare telecamere

Occorre avere una autorizzazione del Garante per installare le telecamere? In che modo si fornisce l’informativa agli interessati? Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate? Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?

Sono queste alcune delle domande cui rispondono le FAQ messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate.

Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell’impianto, e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In base al principio di responsabilizzazione, poi, spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

In merito all’informativa agli interessati, l’Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.

Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

FAQ VIDEOSORVEGLIANZA – Il vademecum

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/