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Pillole di condominio – Canna fumaria in condominio

Canna fumaria in condominio

Se si ha intenzione di installare una canna fumaria in condominio, è sempre meglio prevenire tutte le possibili fonti di litigio tra condomini: qualcuno potrebbe lamentarsi dei fumi o della sicurezza dell’edificio o del pregiudizio all’estetica del fabbricato; altri potrebbero contestare il fatto che il tubo percorre, oltre al muro perimetrale esterno dell’edificio, anche una parte di balcone o terrazzo di proprietà esclusiva.

Per stabilire se e quando serve il permesso per la canna fumaria in condominio bisogna innanzitutto verificare le condizioni previste dal regolamento condominiale ed anche dalle normative edilizie comunali, che potrebbero derogare ai criteri di distanze minime previste dal Codice civile o imporre requisiti ulteriori per consentirne la realizzazione.

Un aspetto spesso trascurato è quello del decoro architettonico: anche una canna fumaria a norma e che non emette fumi o vapori fastidiosi potrebbe alterare, con la sua semplice presenza, le linee della facciata esterna.

Autorizzazione dell’assemblea 

La possibilità di installare una canna fumaria in condominio non richiede una preventiva autorizzazione dell’assemblea, poiché vige il principio generale, sancito dal Codice civile, secondo il quale ogni condòmino ha il diritto di utilizzare le cose comuni – come il muro perimetrale esterno destinato ad appoggio e passaggio della canna fumaria – purché non ne modifichi la destinazione e non impedisca ad altri di farne analogo uso.

Le pareti esterne dell’edificio rientrano a tutti gli effetti tra le «parti comuni», che possono essere utilizzate da ciascun comproprietario anche per permettere l’appoggio in aderenza della propria canna fumaria. Questo principio è ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa: «la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale dell’edificio o una corte interna, salve le particolarità e la consistenza del manufatto, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca loro l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità».

Regolamento condominiale

Il regolamento condominiale potrebbe prevedere un divieto di installazione di canne fumarie o imporre prescrizioni specifiche per il loro posizionamento. In tali casi, il condomino che intende realizzare una canna fumaria dovrà adeguarsi a tali disposizioni.

Canna fumaria: emissioni e distanze

Il Codice civile stabilisce una distanza generale di tre metri per «forni e camini», ai quali sono assimilati, per estensione, le canne fumarie, ma fa salve le distanze diverse previste dai regolamenti locali, come il regolamento edilizio comunale, per le distanze rispetto a fabbricati o fondi altrui.

In ogni caso, la canna fumaria non dovrà provocare emissioni di fumo o calore che superino la «normale tollerabilità» altrimenti i condomini che lamentano immissioni moleste o esalazioni dannose nella loro proprietà potranno chiedere al giudice civile un provvedimento per ottenere la rimozione o lo spostamento della canna fumaria.

Canna fumaria e sicurezza

Anche se ogni condomino ha il diritto di utilizzare il muro perimetrale esterno per far passare la propria canna fumaria, rimane fermo il principio di legge secondo cui l’impianto non deve arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e non può alterarne il decoro architettonico.

Per questi motivi, il condomino deve dare «preventiva notizia» della realizzazione dell’opera all’amministratore, il quale riferirà all’assemblea per le valutazioni su possibili fonti di danno che potrebbero derivare.

Canna fumaria e decoro architettonico

Il decoro architettonico è inteso come l’insieme delle linee estetiche e delle strutture che danno al fabbricato la sua identità armonica, nel suo aspetto percepibile dall’esterno. L’impatto della canna fumaria in termini di lesione del decoro architettonico va valutato in concreto: contano le dimensioni della tubatura, il rivestimento utilizzato, il colore ed anche la presenza di altri interventi analoghi che potrebbero aver già compromesso l’armonia estetica del fabbricato.

Pillole di Condominio – Decreto Semplificazioni 2021: le novità del superbonus

Decreto Semplificazioni 2021, le novità sul superbonus del 110%

Secondo quanto previsto dall’ultimo Decreto Semplificazioni 2021, testo ufficiale approvato in Consiglio dei Ministri del 28 maggio, sarà più facile accedere al superbonus del 110%!

Per l’avvio dei lavori basterà la CILA, e non è più richiesta la doppia conformità. Non c’è l’estensione agli alberghi, come preannunciato inizialmente, ma potranno accedere alla maxi detrazione fiscale anche ospedali, case di cura, caserme e ospizi.

CILA per l’avvio dei lavori

Il decreto Semplificazioni 2021 mette il turbo ai cantieri per i lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento, con il fine di favorire l’efficientamento energetico degli edifici e rendere pienamente operativa un’agevolazione rimasta al palo per le complicazioni burocratiche.

Basterà la CILA per l’avvio dei lavori, al pari di quanto previsto per la generalità dei lavori edilizi detraibili.

Vediamo punto per punto cosa cambia per chi intende accedere al superbonus del 110 per cento.

Modificando quanto previsto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, i lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento vengono considerati come opere di manutenzione straordinaria, per il cui avvio basterà la comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA per l’appunto, ad eccezione dei lavori di demolizione e ricostruzione.

La CILA relativa al superbonus del 110 per cento per i lavori su edifici costruiti dopo il 1° settembre 1967 dovrà contenere gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento di legittimazione.

Cosa cambia? In sostanza, non sarà più necessaria la doppia conformità, ossia l’attestazione di stato legittimo.

La CILA e i dati ivi indicati determinano inoltre i casi di decadenza dal superbonus del 110 per cento. Decade dall’agevolazione chi non la presenta, chi effettua interventi difformi rispetto a quanto indicato o chi dichiara informazioni non corrispondenti al vero.

In merito invece ai soggetti che potranno accedere al superbonus del 110 per cento, il decreto Semplificazioni non prevede l’estensione agli alberghi, come inizialmente annunciato. Potranno beneficiare dell’agevolazione le caserme, le case di cura, gli ospedali e gli ospizi.

Pillole di condominio – Superbonus 110% per l’ascensore in condominio

Il 2021 è un anno positivo per il Superbonus in edilizia.

Tantissimi gli interventi richiesti, soprattutto usufruendo dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta: i numeri si aggirano intorno ai 37.000 dal 15 ottobre al 28 febbraio, per un controvalore di 500 milioni di euro, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate.

A dare una spinta decisiva alla fruizione dell’Ecobonus al 110% sono stati anche le novità in Legge di Bilancio 2021 e l’estensione ad un numero maggiore di immobili ed interventi, anche nei condomini.

Oltre alla maggioranza ridotta ad 1/3 per poter dare il via libera ai lavori, è ora consentito inserire tra i lavori trainanti l’istallazione di ascensori in condomini in cui vivono persone con oltre 65 anni o portatori di handicap.

Per fruire dell’agevolazione maggiorata, devono essere effettuati congiuntamente ai lavori ritenuti trainanti, anche uno de seguenti interventi:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • Lavori sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La Manovra 2021 (Legge 178/2020, articolo 1, comma 66, lettera d) ha previsto che rientrassero tra quelli trainati da tali tipologie di interventi, anche quelli previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al DPR 917/1986, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Si tratta degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità i sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

La stessa Legge di Bilancio ha prorogato il Superbonus 110% al 30 giugno 2022 – ovvero fino alla fine del 2022 se sono stati effettuati i lavori per almeno il 60%, o al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari se il 60% dei lavori sia stata effettuata entro fine 2022 – e che si sta pensando di prorogarlo per tutti fino al 2023 con il Recovery Plan.

Pillole di condominio – Biblioteca di condominio

Biblioteca di condominio, da spazio inutilizzato a luogo di aggregazione e condivisione

La passione per la lettura ha invaso gli spazi comuni dei palazzi, trasformandoli in piccole biblioteche condominiali.

Questa modalità di costruire e vivere degli spazi comuni, utilizzati in modo condiviso come estensione della propria abitazione, fra i quali la biblioteca, nasce negli Stati Uniti e si sta recentemente diffondendo anche in Italia.

Nella maggior parte dei casi si tratta di iniziative autonome che si alimentano grazie alle donazioni dei condòmini che mettono a disposizione libri e tempo libero.

Sono luoghi dove non solo si prendono libri in prestito, e si fa bookcrossing ma sono anche delle occasioni di aggregazione, una nuova funzione attribuita al libro da qualche decennio.

In un momento così particolare in cui la socialità è messa a dura prova, sentirsi uniti e parte di una comunità ha un risvolto psicologico molto importante.

“Volete un libro in prestito? Entrate.”

 Queste sono le parole che si leggono all’ingresso del civico 12 di via Rembrandt a Milano, un edificio privato in cui la portineria è stata trasformata in una biblioteca di condominio che si è aperta al quartiere, prima e alla città poi.

Nel 2013 un ex tecnico in pensione di 74 anni trova nel cassonetto per la raccolta differenziata della carta una gran quantità di libri destinati al macero e decide di raccoglierli per farne qualcosa.

Il signore racconta. «Vivo in un condominio di circa settecento persone che si conoscono a malapena. Mi è sempre sembrato molto triste che, pur abitando nello stesso palazzo, si avessero rapporti solo con i vicini di pianerottolo, così ho chiesto di mettere una libreria in portineria e ho sparso un po’ la voce».

Il passaparola ha funzionato e nel giro di poco tempo le librerie sono diventate due, poi tre e poi quattro. La notizia ha fatto il giro del palazzo e d’Italia, attirando la curiosità dei passanti e dei media.

A distanza di otto anni le attività della biblioteca sono aumentate e durante il lockdown sono state organizzate letture ad alta voce e incontri con gli autori che continuano a colmare il vuoto e il silenzio dei giorni trascorsi in casa.

Un’altra esperienza è rappresentata dalla storia di via Lavilla 44 a Roma.

L’artefice è una signora residente nel palazzo che, grazie all’aiuto del portiere, ha cominciato a raccogliere libri per bambini innescando un meccanismo virtuoso, una vera e propria gara di solidarietà a chi cede più libri.

Oggi l’ingresso del condominio si presenta come un’area relax con tanto di acquario con i pesci. Un rifugio per la mente che è anche un’estensione del proprio appartamento dove le giovani famiglie e gli anziani che non lavorano l’intera giornata, alla sera o nei weekend, possono avere il tempo di leggere un libro.

Ma la lettura è solo il veicolo che serve l’obiettivo principale: la volontà di accrescere la coesione sociale del condominio e delle persone che lo frequentano.  La condivisione della passione per la lettura favorisce il dialogo e l’incontro in un luogo comune e condiviso accresce il senso di comunità e di vicinanza a chi ne ha bisogno.

Pillole di condominio – Amministratore di condominio non aggiornato

Amministratore senza aggiornamento? Cosa fare?

Ai sensi dell’articolo 71bis delle disposizioni di attuazione al Codice civile, può essere nominato amministratore solo chi ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

corsi di formazione devono esser tenuti da professionisti in campo giuridico ed economico che abbiano esperienza nell’amministrazione di condomini, e devono avere un responsabile scientifico (questi soggetti devono inoltre godere di appositi requisiti di onorabilità).

Il corso di formazione iniziale deve essere di almeno 72 ore di lezione. Invece, i corsi di formazione periodica devono avere una cadenza annuale e devono prevedere almeno 15 ore di lezione per corso (ossia ogni anno).

Gli argomenti oggetto dei corsi sono:

  • amministrazione condominiale: compiti e poteri dell’amministratore;
  • diritti reali, in particolare in materia di proprietà edilizia e comproprietà degli edifici;
  • sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, etc.;
  • problematiche e controversie connesse all’uso degli spazi comuni, ai regolamenti condominiali, alla ripartizione dei costi in base alletabelle millesimali;
  • normativa urbanistica, in particolare: regolamenti edilizi, legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione e norme sulle barriere architettoniche;
  • contratti, in particolare quello d’appalto e di lavoro subordinato;
  • contabilità;
  • tecniche di risoluzione dei conflitti;
  • informatica

A fine corso, viene rilasciato un attestato di Esperto in amministrazione condominiale ed immobiliare, che dimostri il superamento di un esame valutativo.

L’assemblea di condominio può chiedere all’amministratore di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi di formazione tramite l’esibizione degli appositi attestati o certificati rilasciati dagli organizzatori dei corsi: ciò vale sia per il corso iniziale che per la formazione periodica.

Si può revocare l’amministratore che non si aggiorna periodicamente o che non esibisce all’assemblea l’attestato di formazione malgrado gli sia stato chiesto in assemblea.

In tale ipotesi, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale per chiedere e ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore che non documenti la frequenza dei corsi di aggiornamento periodico.

Pillole di condominio – La bacheca: cuore del condominio

La bacheca è il cuore del condominio ma attenzione al contenuto

La maggioranza dei condomìni è dotato di bacheca.

Questa teca di vetro, posta usualmente nell’androne del palazzo in un luogo bene visibile a tutti, rappresenta il vero e proprio cuore del condominio.

La decisione di istallare la bacheca spetta all’assemblea o, se previsto, dal regolamento contrattuale dello stabile predisposto dal costruttore.

Una volta istallata, poi, è compito dell’amministratore gestirla e mantenerla, assicurandosi che svolga la propria funzione.

Anche se la bacheca condominiale è di norma gestita dall’amministratore, il suo utilizzo è libero e quindi consentito a ciascun condomino.

L’importante è che lo scopo attenga a interessi comuni (si pensi all’invito a non fumare nell’ascensore o a non lasciare gli escrementi di animali in cortile).

La bacheca, dunque, deve servire da organo di comunicazione di tutti i dati salienti della vita condominiale e veicolare le informazioni non solo ai condomini, ma anche ai conduttori degli immobili e ai terzi.

In sostanza la bacheca condominiale deve rendere trasparenti determinate informazioni che devono necessariamente passare a chi – per un motivo e per l’altro – entra in contatto con il condominio.

La privacy, tuttavia, impone il rispetto di alcune regole per quanto riguarda gli avvisi in bacheca condominiale.

La diffusione dei dati personali dei condomini può integrare un reato in capo all’amministratore o del responsabile dell’affissione.

Questo non perché non sia consentito, ai condomini stessi, conoscere le vicende della gestione comune (ad esempio, i nomi dei morosi) ma per via del fatto che terzi estranei (si pensi agli ospiti di uno dei condomini) potrebbero accedere nei locali comuni e venire a conoscenza di informazioni riservate.

Alcune pronunce della giurisprudenza consentono di farsi un’idea di cosa è consentito fare e cosa invece è vietato per quanto attiene agli avvisi in bacheca condominiale.

Comunicazioni pagamenti bollette condominiali in bacheca

La bacheca condominiale può contenere un generico avviso a regolarizzare le quote ordinarie o straordinarie, ma non può indicare i nomi di chi è in ritardo con i pagamenti.

È vero: ogni condomino ha il diritto di sapere i nomi dei morosi, essendo cointeressato alla gestione del bilancio comune. Ma queste informazioni non possono filtrare all’esterno, così come succederebbe se tali dati fossero affissi in un luogo accessibile a terzi quali potrebbero essere l’androne o le scale.

Secondo la giurisprudenza, pertanto, l‘affissione nella bacheca condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo condomino integra un’inammissibile diffusione di dati personali in favore di una serie indeterminata di persone estranee. Tale condotta è illecita e dà luogo all’obbligo di risarcire i danni in capo alla vittima.

Azioni giudiziarie e vertenze in bacheca condominiale

La bacheca condominiale non può contenere notizie in merito alle cause e alle vertenze legali in corso nei confronti dei condomini. Allo stesso modo, non è possibile informare pubblicamente di una querela sporta dall’amministratore nel caso in cui siano evidenti i dati del reo. Anche in questi casi, si tratterebbe di una illecita violazione della privacy.

Avvisi assemblea condominiale sulla bacheca condominiale

Come la giurisprudenza ha più volte evidenziato, l’amministratore non può comunicare la data per la riunione condominiale affiggendo l’avviso in bacheca. Tale comunicazione, infatti, deve necessariamente avvenire in uno dei modi indicati dal Codice che consentono la prova del ricevimento ossia raccomandata, Pec, fax o consegna a mano dell’avviso.

Avvisi nei confronti di un condomino

La bacheca può contenere avvisi a rispettare il regolamento o le norme di legge, ma non può indicare il nominativo del trasgressore. Si pensi, ad esempio, a un condomino che puntualmente parcheggia l’auto in modo da non consentire il passaggio ad altri: l’amministratore ben potrebbe riprendere il comportamento, invitando a desistere da ulteriori condotte illecite, ma non potrebbe indicare né la targa dell’auto, né altri elementi da cui si possa evincere l’identità del colpevole (ad esempio, sarebbe illegittima una formula di questo tipo «Si invita il condomino del terzo piano a parcheggiare l’auto in corrispondenza delle linee disegnate sull’asfalto»).

 

Pillole di condominio – Le regole per le assemblee condominiali a distanza

Video assemblea

Le regole per le assemblee condominiali a distanza, a causa del coronavirus, sono state riviste più volte. Le procedure non sono semplici e, a quanto pare, questa innovazione non ha attecchito più di tanto. Vediamo di riepilogare le regole che resteranno in vigore anche ad epidemia finita:

– I condomini possono, anche se non è previsto dal regolamento condominiale, deliberare a maggioranza che le assemblee si tengano in videoconferenza. In questo caso nell’avviso di convocazione deve essere indicata la piattaforma utilizzata e l’orario fissato per il collegamento.

– Il verbale della seduta è trasmesso ai condomini con le stesse formalità previste per la convocazione dell’assemblea.

– Presidente e segretario sono nominati dagli intervenuti in videoconferenza.

– Le deleghe devono essere fatte pervenire al segretario e da questi allegate al verbale. Devono essere scritte, quindi possono essere inviate per email, sms, WhatsApp oppure conferite al delegato che le esibisce all’inizio dell’assemblea (molte piattaforme consentono l‘invio o la visione ai partecipanti di documenti).

Se il collegamento s’interrompe nei confronti di un condomino, e il voto che questi non ha potuto esprimere era determinante ai fini della validità dell’eventuale delibera adottata, questa è annullabile. La possibilità di tenere assemblee in videoconferenza può essere introdotta nel regolamento con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi.

PILLOLE DI CONDOMINIO – Che cos’è un condominio parziale?

Il codice civile non offre una precisa definizione di Condominio parziale. La corretta connotazione si evince pertanto da modelli interpretativi. Tale figura ricorre “ex lege” tutte le volte in cui un bene (ad esempio scale, ascensore, tetto et similia) risulti, in ragione delle sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e godimento di una parte soltanto dell’edificio.

La norma principale che consente di configurare la fattispecie del condominio parziale è, senza dubbio, l’art. 1123, 3° comma c.c. rubricata “ripartizione delle spese”. Essa stabilisce espressamente:

“Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

Il condominio parziale viene a configurarsi come una sottospecie di condominio, che non ha una propria autonomia verso l’esterno nell’ambito del più vasto ambito della compagine complessivamente considerata nei rapporti coi terzi.

Da qui deriva che il condominio parziale non sta al condominio generale come il condominio sta al supercondominio.

Condominio parziale e condominio, salvo scioglimento, infatti, sono un’unica figura giuridica.

Si ponga il caso in cui da un impianto assoggettato al regime di condominio parziale, derivino infiltrazioni e danni in una proprietà esclusiva.

Ebbene, ove il proprietario danneggiato voglia convenire in giudizio il Condominio, ovviamente dovrà ricorrere alla autorità munita di competenza ed avrà come controparte l’intero Condominio, in persona dell’amministratore e legale rappresentante.

Sarà onere di quest’ultimo, in caso di soccombenza della compagine in giudizio andare successivamente a ripartire le spese “per verticale” coinvolgendo solo i proprietari delle unità immobiliari di cui al condominio parziale.

Procedendo, la figura del condominio parziale è di fondamentale importanza nell’ambito della gestione della compagine in relazione a imputazione di spese, competenze ad assumere le decisioni e responsabilità connesse alla custodia dei beni.

Per comprendere al meglio la portata del fenomeno si faccia riferimento a quei casi, molto ricorrenti nella pratica, di edifici che, pur essendo composti da un unico corpo di fabbrica, hanno più portoni e di conseguenza, più scale, più ascensori e magari anche più impianti di riscaldamento ecc.

Le conseguenze di ciò si riflettono nella gestione del fabbricato, nella ripartizione delle spese e consistono nel fatto che ogni atto ed ogni attività di amministrazione e/o di utilizzazione devono essere compiuti all’interno del condominio parziale, escludendo dai partecipanti quelli che sono proprietari di immobili che non godono di quel servizio o impianto, non ricevendo dallo stesso alcuna utilità.

Ogni condomino paga le spese solamente in relazione ai beni dei quali usufruisce.

Per esempio, se Caio possiede un’unità immobiliare ubicata nella scala “A” a lui spetterà l’onere di contribuire ai costi spese per l’ascensore, per la luce, ecc. solo con riferimento alla scala che abita. Nulla sarà dovuto rispetto alle medesime spese che riguardano la scala “B”. Ciò vale, naturalmente, anche per coloro che abitano le altre scale.

Circa la questione delle assemblee bisogna tenere presente il disposto novellato di cui all’art. 1136 c.c., rubricato “costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni”.

La predetta norma, al penultimo comma, espressamente dispone: “l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.

La circostanza che l’impianto codicistico pre-riforma poneva riferimento esclusivamente alla convocazione dei “condomini”, e che oggi, invece, reca la dicitura “aventi diritto”, è argomento a favore della tesi – assolutamente prevalente – che riconosce cittadinanza alle assemblee del “condominio parziale”.

Si versa in tali ipotesi, quando ad esempio vi è un impianto comune ad una sola “verticale” e, ancorchè gli impianti siano considerati parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., l’effettivo utilizzo di una sola parte dei condomini di tutto il fabbricato rende necessario che siano solo gli stessi ad essere convocati e decidere su eventuali lavori di manutenzione a farsi.

Come già affermato, quando occorra decidere in merito a cose che sono utilizzate solo da una parte dei condomini solo costoro sono invitati a partecipare all’assemblea (ordinaria o straordinaria); potendo quindi di fatto votare in merito.

La disciplina sarà la stessa di cui a svolgimento assemblea del Condominio in generale.

Da queste considerazioni è possibile tirar fuori la seguente definizione: il condominio parziale è quel genere di condominio in cui affianco a beni che sono comuni tra tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari, ve ne sono degli altri che, per la particolare conformazione dello stabile, devono essere considerati solo di alcuni.

PILLOLE DI CONDOMINIO – Superbonus: le novità dell’Agenzia dalle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, negli ultimi giorni del 2020, ha pubblicato la maxi-circolare n° 30 del 22/12/2020, dedicata al Superbonus del 110%, rispondendo ai vari quesiti che sono stati posti da associazioni di categoria, professionisti e CAF per chiarimenti e specificazioni.

Una sorta di opera di sintesi e raccolta delle risposte ad interpello, FAQ e domande poste nel corso di questi mesi.

Un documento di 83 pagine che aggiorna e illustra, innanzitutto, le modifiche introdotte dal D.L. n°104/2020 (il c.d. decreto Agosto) sulla detrazione delle spese per interventi che rientrano nel Superbonus al 110% (lavori di efficienza energetica, lavori antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici).

Vediamo assieme alcuni punti trattati dalla circolare:

Onlus, OdV, ApS, IACP

Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono accedere al Superbonus senza paletti sulla tipologia di immobile: l’agevolazione spetta sempre, senza vincolo catastale o di destinazione d’uso, e senza il limite delle due unità. Niente split payment sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi per interventi agevolati con Superbonus ed eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) che scelgono lo sconto in fattura invece della detrazione.

Accesso autonomo

Un’unità immobiliare ha accesso autonomo dall’esterno, ad esempio, quando:

all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli) non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Interventi trainanti e trainati

Possono essere eseguiti anche su una pertinenza e possono accedere all’Ecobonus 110% anche se l’intervento non interessa l’edificio residenziale principale, purché sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti del decreto Rilancio. L’installazione di impianti fotovoltaici può altresì essere agevolata anche se effettuata sulle pertinenze di edifici o unità immobiliari.

Infine, nella circolare si analizza il caso degli interventi di isolamento termico di superfici opache dell’edificio: le spese sono agevolabili anche se i lavori riguardano un solo edificio tra quelli che costituiscono il condominio, purché nel rispetto del superamento del 25% della superficie lorda di tale edificio e del miglioramento di due classi energetiche.

Detraibilità del compenso dell’amministratore

L’AdE riprende quanto già detto in relazione alle altre detrazioni fiscali affermando che «la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Come più volte chiarito, infatti, l’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus.

Tale compenso infatti non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio».

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4

 

Fonte: Agenzia delle entrate

Pillole di condominio – Videosorveglianza: le FAQ del Garante privacy

Le regole per installare telecamere

Occorre avere una autorizzazione del Garante per installare le telecamere? In che modo si fornisce l’informativa agli interessati? Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate? Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?

Sono queste alcune delle domande cui rispondono le FAQ messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate.

Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell’impianto, e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In base al principio di responsabilizzazione, poi, spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

In merito all’informativa agli interessati, l’Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.

Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

FAQ VIDEOSORVEGLIANZA – Il vademecum

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/