Amministratore di condominio: tra fascino e timore

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: TRA FASCINO E TIMORE

Quella dell’amministratore di condominio è una professione ambita da molti e temuta dai più.

Libertà di pianificazione, autonomia di gestione e assenza di subordinazione costituiscono una forte attrattiva per una professione che oltre a non richiedere grossi investimenti iniziali, può essere implementata poco a poco e a cui sempre più si approcciano sia affermati professionisti sia giovani intraprendenti.

D’altro canto però l’attrattiva è spesso smussata dall’incombenza di grosse responsabilità o dal timore di essere inadeguati per un ruolo tanto delicato.
Un po’ contabile, un po’ tecnico, un po’ giurista, un po’ psicologo, l’amministratore di condominio si ritrova spesso ad essere una figura tanto ibrida quanto complicata.

Tuttavia per lanciarsi in questa bellissima professione basta davvero poco.

I requisiti previsti dal DM 140/2014 sono:

  1. il godimento dei diritti civili
  2. l’assenza di condanne
  3. il diploma di scuola superiore (non richiesto per l’amministratore interno)
  4. un corso di formazione iniziale (non richiesto per l’amministratore interno)
  5. la formazione periodica in materia di amministrazione condominiale

Godimento dei diritti civili

Per poter esercitare la professione è dunque necessario ottenere il certificato di godimento dei diritti civili che attesta che nei cinque anni precedenti la richiesta a carico del soggetto richiedente non sono stati emessi provvedimenti e non sono in corso procedimenti di interdizione, di inabilitazione o di fallimento.

Assenza di condanne

E’ inoltre fondamentale l’assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati; non essere iscritti nel registro dei protesti cambiari.

Diploma

L’amministratore di condominio deve essere in possesso di un qualunque diploma di scuola superiore. Se l’amministratore è un condomino interno al fabbricato, è esentato da tale requisito.

Corso di formazione iniziale

Chiunque voglia esercitare la professione di amministratore di condominio, ad eccezione dei condomini interni al fabbricato, è obbligato ad eseguire un corso di formazione iniziale, di 72 ore.

Nessuna figura professionale è esentata dalla formazione, nessuna iscrizione ad albi professionali costituisce requisito preferenziale (quindi anche geometri, dottori commercialisti, avvocati).

Formazione periodica

Chiunque eserciti la professione di amministratore di condominio, sia che si tratti di amministratore esterno, sia che si tratti di un condomino interno, è obbligato alla formazione periodica. Si tratta di un corso annuale.

Nessuna figura professionale è esentata dalla formazione periodica, nessuna iscrizione ad albi professionali costituisce requisito preferenziale (quindi anche geometri, dottori commercialisti, avvocati).

Finalità della formazione e dell’aggiornamento

Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale.

Svolgimento e contenuti dell’attività di formazione e di aggiornamento

Il corso di formazione iniziale deve avere una durata di almeno 72 ore (di cui 48 di teoria e 24 ore di esercitazione pratica).

I corsi formativi di aggiornamento devono avere invece cadenza annuale, una durata di almeno 15 ore, e riguardare elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I corsi di formazione e di aggiornamento possono essere svolti anche tramite e-learning e le materie sono quelle giuridiche, fiscali e tecniche che si ritiene che l’amministratore di condominio debba conoscere.
Nello specifico:
a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.

Al termine del corso per poter ottenere un attestato tutti i partecipanti dovranno superare un esame.

Di seguito i  contatti per richiedere informazioni sui nostri corsi di formazione:

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